
Art. 1
È costituita una libera Associazione denominata “ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALLIEVI DIPLOMATI DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “AUGUSTO CIUFFELLI” DI TODI”.
Art. 2
L’Associazione ha sede presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale (ITAS), viale Montecristo, Todi (PG), oggi denominato Istituto Superiore “A. Ciuffelli”, di seguito indicato come Istituto.
Art. 3
L’Associazione può costituire sedi periferiche, aderire a qualsiasi associazione, ente o sodalizio, con scopi affini o analoghi, promuovere il collegamento con le Associazioni di ex allievi degli altri Itas per svolgere azioni di comune interesse o costituire aggregazioni di grado superiore.
Art. 4
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e si propone:
Art. 5
Possono far parte dell’Associazione, come SOCI ORDINARI, tutti gli ex allievi DIPLOMATI dell’Istituto, che ne facciano richiesta e si impegnano al rispetto dello statuto e degli scopi dell’Associazione, ed i Presidi e Professori che abbiano prestao servizio, per almeno 5 anni consecutivi, nell’Istituto. (Delibera Assemblea Soci del 05/10/03)
Per favorire il rapporto Scuola / Associazione sono associati il Preside ed il Presidente del Consiglio d’Istituto pro-tempore.
Possono essere ammessi anche senza qualifica di ex allievi:
L’ammissione dei soci onorari e sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
L’adesione all’Associazione comporta, per i Soci Ordinari, il versamento della somma, Una Tantum, di 40 Euro (comprensiva anche delle spese per la spedizione, ad ognuno, di posta in abbonamento postale); ridotta del 50% per i diplomati nell’ultimo quinquennio. (Delibera Assemblea Soci del 05/10/03).
Art. 7
La qualifica di associato si perde per morte, per dimissioni, per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dal presente statuto o per morosità dichiarata dal consiglio.
Il compimento di azioni di nocumento all’attività della Associazione e ingiusto danno al suo decoro o al suo prestigio comportano l’esclusione dalla Associazione per indegnità dichiarata dal Consiglio direttivo.
Art. 8
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
Art. 9
Gli organi sociali sono:
Art. 10
L’ASSEMBLEA DEI SOCI è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso agli associati, contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima dalla data nella quale si deve svolgere.
Le assemblee sono ORDINARIE e STRAORDINARIE.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata:
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ed è valida con l’intervento, diretto o per delega, di almeno il 30% dei soci, in prima convocazione, e senza limiti in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
Art. 11
Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti gli associati da almeno tre mesi e ciascuno ha diritto ad un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, che non siano membri del Consiglio direttivo, e ciascun delegato non può avere più di 3 deleghe.
Non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali i soci onorari e sostenitori.
Art. 12
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in sua mancanza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il suo Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario.
Il Presidente dell’Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell’assemblea, per l’accertamento della regolarità delle deleghe e in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all’assemblea, constatare se è regolarmente costituita e stabilire le modalità delle votazioni.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, su apposito libro, il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretari.
Art. 13
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea dei soci e durano in carica 3 anni.
In caso di decesso o dimissioni di un consigliere il Consiglio, nella prima riunione, provvede alla sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Art. 14
Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere.
Può nominare un Presidente Onorario scelto tra i soci.
Art. 15
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Possono essere invitati alle riunioni, con voto consultivo, il Preside dell’Istituto ed il Presidente del Consiglio d’Istituto in carica.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.
Delle riunioni del Consiglio devono essere redatti, su apposito libro, i verbale sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16
Il Consiglio provvede alla amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poter per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione senza limitazioni o eccezioni di sorta.
Art. 17
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio: cura l’esecuzione delle deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salva ratifica di questo alla prima riunione.
Art. 18
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Art. 19
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci la quale
provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 20
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.